Semaforo: niente multe senza la foto.


L’onere della prova è della Pubblica Amministrazione. La mancanza della fotografia per le infrazioni semaforiche non consente adeguata verifica: multe nulle e Prefettura condannata a coprire le spese di lite.

Il Giudice di Pace di Firenze rammenta che la mancanza della documentazione fotografica non consente di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell’operato da parte della Pubblica Amministrazione.

Infatti, l’attraversamento di un incrocio, nonostante il divieto imposto dalla luce rossa semaforica, in violazione dell’art. 146, III co., cod. str. (in relazione all’art. 41, XI co., cod. str.), accertato tramite apparecchio EnVesEVO MVD, richiedeva l’onere della prova da parte dell’agente accertatore.

Secondo il Giudice di Pace di Firenze, con la sentenza n.776/2019, l’accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza, in cui rientrano le infrazioni semaforiche (1), richiede, per essere valido (2), la documentazione fotografica dell’infrazione (Civ. 2952/98, 16713/03, 5891/04, 1889/08, 14097/08).

Tale mancanza, è conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione (Trib. Torino 34845/04, Trib Napoli 1144/2016).

Oltre all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, la Prefettura viene condannata anche a rifondere le spese di lite.

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Note: (1) e tale si può considerare non solo l’accertamento dei superamenti dei limiti di velocità mediante le postazioni C.d. “fisse” di controllo elettronico (ex art. 4, I co., del D.L. 121/02 convertito nella L. 168/02 o l’accertamento dei transiti non autorizzati nelle ZTL, nelle aree pedonali urbane e sulle corsie preferenziali mediante i dispositivi telematici di cui all’art. 17, comma 133-bis, L. 127/97), ma anche l’accertamento delle infrazioni semaforiche mediante i dispositivi debitamente omologati, come quello nella specie utilizzato, cui fa riferimento il combinato disposto della lettera g-bis del comma 1-bis e del comma Mer dell’art. 201 cod. str.; (2) seppure nei soli casi in cui i suddetti mezzi, come quelli sopra richiamati, siano “privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni“, ovverosia funzionanti in modo completamente automatico.

Immagine: https://images.unsplash.com/photo-1580495052210-965e249ddcf0

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