Militari e Polizia: ricalcolo del TFS


La sentenza del Consiglio di Stato riapre nuovi scenari: ricalcolo del TFS per Forze Armate e Forze di Polizia con diritto a sei scatti stipendiali periodici

Riliquidazione della buona uscita per il personale collocato in pensione, si chiede il ricalcolo del Tfs. L’art. 6 Bis del decreto legge 21 Settembre 1987 n.387 riconosce al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile (ne sono esclusi i Vigili del Fuoco) il diritto a sei scatti stipendiali periodici che si aggiungono alla base pensionabile e vengono calcolati all’atto della cessazione del servizio in ogni caso utile ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della liquidazione.

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La normativa sembrerebbe riconoscere questo diritto anche a chi cessa il servizio su domanda, qualora l’interessato abbia compiuto 55 anni di età e nel contempo abbia maturato almeno 35 anni di servizio utile.

Concentriamoci su quest’ultimo punto, visto che è proprio questo l’argomento principale su cui verte la sentenza suddetta del Consiglio di Stato.

Secondo l’articolo 1911 del D.Lgs. n.66/2010 dispone, al terzo comma, che: “Al personale delle Forze di Polizia continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, della legge 20 novembre 1987, n. 472”.

Il citato art 6/bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387 dispone:

1. Al personale della  Polizia di Stato appartenente ai ruolo dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali  dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività  tecnico-scientifica o tecnica ed al personate delle forze  di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché  divenuto permanentemente inabile al servizio o perché  deceduto, sono attribuiti  ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità  di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio … 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocate in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile…”

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n.01231/2019, dichiara la spettanza del beneficio di cui all’art.6 bis D.L. n.387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

I sei scatti stipendiali ci sono vantaggi sull’importo della pensione in misura variabile a seconda del sistema di calcolo che si applica. Ad esempio, per quelle anzianità maturate nel periodo soggetto al calcolo retributivo (quindi prima del 1° gennaio 1996, o del 1° gennaio 2012 per coloro che entro il 31 dicembre 1995 hanno maturato 18 anni di contribuzione) questo sistema si tramuta in un incremento figurativo del 15% dello stipendio su cui opera la contribuzione. Come confermato dall’INPS, quindi, su tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva (pari al 33%).

Come anticipato, questi sei scatti vanno computati anche per il TFS, qualora il motivo della cessazione dal servizio rientri in uno dei casi suddetti. Tuttavia, non è così, visto che l’INPS esclude da questo strumento coloro che hanno cessato il servizio su domanda avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato, ossia con 55 anni di età e 35 anni di servizio.

Riguardo al mancato calcolo degli scatti stipendiali è intervenuto appunto il Consiglio di Stato, il quale con la sentenza 1231 del 2019 ha invece riconosciuto questo diritto.

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