Le contromisure del Governo all’emergenza sanitaria


Egoismo e irresponsabilità delle persone costringono a misure di regolazione straordinarie, ma affiorano dubbi giuridici sulla gestione delle limitazioni: cosa si intende per «motivo urgente»? Alcune ambiguità interpretative rischiano la trasgressione in buona fede.

Con una serie di provvedimenti urgenti, il Governo italiano sta cercando di contrastare la diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale. Al di là del “buon senso” che si richiede a ciascuno di noi – impossibile da regolare normativamente – il colpevole ritardo delle misure attuate ha successivamente generato ulteriore confusione a causa della sovrapposizione di norme comportamentali non sempre chiare e soprattutto dettate da ragioni di reazione piuttosto che di prevenzione.

Diversi sono i nodi critici, sia dal punto di vista strettamente giuridico, sia dal punto di vista della reale efficacia delle misure.

Sul primo versante, la sospensione della Costituzione senza le garanzie della Costituzione, sembrerebbe in contrasto con i limiti posti dall’art. 16 Cost. che ammette, da un lato, «limitazioni […] in via generale per motivi di sicurezza», ma dall’altro lato specifica che le «restrizion[i]» non possono essere determinate «da ragioni politiche» e, in ogni caso, vanno stabilite con «legge».

Purtuttavia, se l’adozione di queste misure potrebbe (e sottolineo, potrebbe) essere giustificata dall’emanazione di un decreto legge (il decreto legge padre è il n. 6 del 22 febbraio 2020), non v’è dubbio che la progressiva emanazione di fonti secondarie (come i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) che restringono la portata delle tutele costituzionali siano avvolti da nubi oscure di legittimità formale.

Così, mentre da un lato ci troviamo davanti ad un Governo che ha rincorso con note e decreti il coronavirus piuttosto che bloccarlo quando la comunità scientifica aveva già ammonito della pericolosità di una possibile epidemia, dall’altro lato la necessità di misure così restrittive potrebbe, almeno in teoria, essere giustificata esclusivamente da ragioni di tutela di tutte quelle persone più deboli esposte al rischio del contagio e, quindi, in pericolo di vita.

Sulla seconda questione, invece, le norme contenute nei decreti, salvo l’imperativo categorico della chiusura delle scuole, dei cinema, dei teatri, ecc., lasciano diversi margini di discrezionalità sui comportamenti da tenere fino al 3 aprile 2020.

Non mi soffermo sull’incredibile silenzio per quanto concerne l’organizzazione degli Uffici Giudiziari, lasciati in balìa di forme di autorganizzazione e di astensioni proclamate a macchia di leopardo fino all’illuminante decreto legge n. 11/2020 che dispone il rinvio d’ufficio di alcuni procedimenti come se fosse il periodo feriale, ma nulla chiarisce sulla sospensione dei termini di deposito di atti processuali.

In generale, in primo luogo appare davvero paradossale la previsione di non obbligare alla chiusura i locali di ristorazione e di somministrazione di bevande e di alimenti, se è vero (come è vero) che in una situazione del genere un caffè, una pizza, un aperitivo certamente non rientrano in quegli «spostamenti necessari» per motivi di «salute [e/o] lavoro».

In secondo luogo non si comprende come mai i parchi delle città non sia stati colpiti da provvedimenti restrittivi, atteso che rappresentano già quotidianamente il luogo di ritrovo di bambini, anziani, ma anche adulti ai quali, vietato l’ingresso nei locali di svago, non resterebbe altro che dirigersi verso aree non interdette.

In terzo luogo chi deciderà, caso per caso, quali possano essere i motivi urgenti che ammettono, solo per alcuni, la deroga alle disposizioni in vigore? Chi deciderà se un avvocato deve recarsi necessariamente presso il proprio studio? Cosa si intende per «luoghi affollati» e per «assembramenti»?

Questi ed altri capolavori normativi aleatori (e regolamentari) non fanno altro che alimentare la confusione ed espone il cittadino alla trasgressione (anche in buona fede) dei provvedimenti emanati e, conseguentemente, alla violazione dell’art. 650 c.p.Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206»).

In quarto luogo l’incredibile diffusione della bozza di decreto che avrebbe delimitato la zona rossa, è quasi una beffa per tutti quelli che, in barba al richiamato buon senso e al dovere di solidarietà imposto dall’art. 2 della Costituzione, hanno messo in mostra lo scarso senso di appartenenza ad una comunità che per loro rimane un misero stile di vita egoistico: un aperitivo in piazza tra amici con gli occhi chiusi sul mondo.

Tanto questo, i decreti, lo consentono, nei limiti dell’«assembramento».

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