Quando non pagare Imu e Tasi

I Comuni e le agenzie di riscossione spesso non chiariscono i tempi di prescrizione. Facciamo chiarezza in favore dei cittadini: i casi in cui non occorre versare Imu e Tasi, nonostante notifiche, solleciti e avvisi. Ascoltiamo la Giurisprudenza.

Ad oggi, molti Comuni o Agenzie di riscossione richiedono il pagamento della Tasi per gli anni precedenti e costringono il cittadino a pagare delle somme che possono essere prescritte. Molti si chiedono: «qual è il termine della prescrizione per i tributi locali?».

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno spiegato che la prescrizione delle cartelle esattoriali segue gli stessi termini previsti per il tributo cui esse si riferiscono. Pertanto, una cartella che richiede il pagamento della Tasi si prescrive in cinque anni.

Ciò significa che:

  1. se la cartella arriva dopo cinque anni dall’avviso di accertamento è illegittima;
  2. se dopo la notifica della cartella decorrono cinque anni senza che l’Esattore abbia notificato alcun sollecito di pagamento, o se tale sollecito dovesse arrivare dopo i cinque anni, la cartella sarebbe ugualmente prescritta;
  3. se dopo cinque anni dalla notifica della cartella, l’Esattore notifica un preavviso di fermo, di ipoteca, o un pignoramento, tali atti sono illegittimi in quanto si è formata la prescrizione.

La Giurisprudenza è chiara: Il termine di prescrizione per Imu e Tasi è di cinque anni.

Ciò significa che, se la cartella di pagamento viene notificata oltre tale termine, non deve essere pagata. Se viene impugnata davanti al giudice, riceve l’annullamento. 

La sentenza della Cassazione n.28576/17 del 29/11/2017 specifica che la prescrizione della cartella di pagamento Imu e Tasi si prescrive nello stesso termine previsto per il pagamento del tributo, ovvero cinque anni.

Pertanto, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvia gli atti di pignoramento entro tale forbice di tempo, né sollecita il pagamento con una intimidazione, interviene la prescrizione e il contribuente non deve versare niente al Comune per il mancato pagamento di Imu e Tasi.

Il termine si allunga a dieci anni nel caso in cui il proprietario dell’immobile proponesse ricorso contro l’avviso di pagamento e qualora questi perdesse la causa, il termine di prescrizione diverrebbe di dieci anni, in quanto prevarrebbe il provvedimento del giudice e non più la cartella.

La Commissione Tributaria de L’Aquila, con la sentenza depositata il 16.12.2019, chiarisce, con ampi riferimenti giurisprudenziali comparati con altre decisioni, che non essendo l’avviso di accertamento un atto processuale ma, solo amministrativo, non può farsi applicazione del principio della scissione della notificazione dello stesso.

Ne segue che la notificazione dello stesso può dirsi perfezionata, valida ed efficace, solo nel momento in cui l’avviso medesimo viene consegnato nelle mani del destinatario, giammai al momento della sua spedizione.

Gli avvisi notificati agli eredi del defunto senza accettazione espressa di eredità sono nulli (Cfr Lazio, sent. n. 3224/2018, Ctr Milano, sent. n. 2129/12/17.[3] Cass. sent. n. 12210/95/95 e n. 1147/02. Cfr. CTP Campobasso sent. n. 36 e 37 del 23.04.2012.[4] Cass. ord. n. 24881/19 del 4.10.2019).

Fonti: Massimario della Corte di Cassazione; Giurisprudenza della Commissione Tributaria.

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