INTERCETTAZIONI: Trojan di Stato


Erano utilizzati solo per i casi di mafia e terrorismo. Ora anche per alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Il “programma nascosto” accede alle chat, alle chiamate e potrà anche spiare con la videocamera di cellulare e pc.

Novità in materia di Intercettazioni: l’uso del Trojan di Stato, verrà disciplinato dal Ministero della Giustizia. Sarà il Ministro della Giustizia a dover stabilire i requisiti tecnici che i malware destinati alle intercettazioni giudiziarie dovranno rispettare, in termini di affidabilità, sicurezza ed efficacia.

Cosa sono i Trojan? Software “malevoli”, perché all’insaputa del target, sono “iniettati” su pc o dispositivi mobili per captare conversazioni, immagini, messaggi, e anche spostamenti e incontri potendo registrare con videocamera.

Fino ad oggi, essi sono stati “promossi” dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per i reati di maggiore gravità, quali quelli di associazione di stampo mafioso e terrorismo.

La riforma Orlando aveva esplicitamente previsto la legittimità dell’utilizzo dei Trojan nelle inchieste per i reati gravi, solo per le intercettazioni di comunicazioni tra presenti.

La Legge Spazza­-corrotti ha esteso la utilizzabilità dei Trojan ai reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali, se puniti a partire da cinque anni di reclusione.

Il nuovo provvedimento estende l’utilizzo dei Trojan, sempre con la finalità esclusiva di intercettazioni delle conversazioni, ai reati contro la pubblica amministrazione compiuti da incaricati di pubblico servizio solo per reati che, nel massimo della pena edittale, non siano inferiori a cinque anni, cioè con una pena uguale o superiore nel massimo a cinque anni.

Ma l’attivazione del captatore può avvenire presso il domicilio del target domicilio privato, a prescindere dall’attualità di un’attività criminosa, salvo la motivazione del decreto di autorizzazione.

SPECIFICHE:

L’utilizzo: si può utilizzare il captatore nelle intercettazioni tra presenti che avvengano nel domicilio solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa (comma 2 dell’art. 266 c.p.p.);

In via d’eccezione, quando si procedere per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, l’uso del captatore per intercettare comunicazioni tra presenti che avvengano nel domicilio è sempre consentito (comma 2bis, art. 266 c.p.p.);

In via di ulteriore eccezione, quando si procede per un delitto dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. con pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, l’uso del captatore è consentito solo: “previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale”.

Immagine: @awmleer su Unsplash

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