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Autovelox: finalmente le nuove regole della Cassazione


Nuove regole in favore degli automobilisti: l’onere della prova grava sulla Pubblica Amministrazione, che deve dimostrare il corretto funzionamento degli strumenti, comprese le verifiche periodiche. Le annotazioni dei verbali non sono coperte da fede privilegiata.

ll verbale con cui si contesta al conducente di aver violato i limiti di velocità stabiliti dal Codice della strada non può limitarsi alla generica attestazione che l’autovelox è stato “debitamente omologato e revisionato“. In caso di contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio il giudice dovrà accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.

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Non è sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata. Inoltre, grava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare che l’apparecchiatura di rilevazione automatica sia stato omologato e sottoposto a verifiche periodiche.

Sono i principi che emergono da due ordinanze pubblicate il 18 giugno dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione e originate da opposizioni avverso verbali con cui era stata contestato (ex art. 142 C.d.S.) il superamento dei limiti di velocità.

Successivamente alla sentenza è stato chiarito che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.

Nel caso esaminato, giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata.

Nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11869/2020, la Corte richiama il consolidato orientamento emerso a seguito della citata pronuncia della Consulta per quanto riguarda l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile verifica periodica di funzionamento.

Tale onere, nel giudizio di opposizione, grava sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5122/2011; n. 1921/2019).

Tale onere, inoltre, va inteso nel senso che l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

Nel caso esaminato, ha sbagliato il Tribunale a ritenere sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l’omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell’autovelox. L’Amministrazione, infatti, ha anche l’ulteriore onere di provare il perdurante funzionamento dell’apparecchiatura e dunque l’effettuazione delle periodiche verifiche in tal senso.

Immagine: Photo by chuttersnap on Unsplash

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